About
Il CIP, Coordinamento Italiano Professionisti Moda e Spettacolo, già in passato accreditato al Registro Trasparenza della Comunità Europea, è un organizzazione senza finalità di lucro, ideata con lo scopo di tutelare tutti coloro che si affacciano per la prima volta o durante il proprio percorso professionale, nel mondo della moda e dello spettacolo in genere, offrendo assistenza e affiancamento nei casi in cui ci si trovi ad avere a che fare con entità e organizzazioni apparentemente poco serie.
L'associazione organizza inoltre corsi di formazione di recitazione, portamento, posa fotografica, dizione con la finalità di aggiornare e accompagnare il socio, verso i settori di proprio interesse con maggiore preparazione. Le attività sociali svolte, hanno anche la finalità di raccogliere fondi a favore di azioni solidali, umanitarie e caritatevoli.
Sempre più spesso accade che millantatori, individui lontani dal settore, si spaccino per registi, produttori, talent scout, autori e/o manager, con la sola finalità di carpire la buona fede dei propri interlocutori, per estorcere denaro con servizi fotografici, servizi televisivi, corsi di qualsiasi genere, partecipazioni a film o trasmissioni tv. Ancora troppo spesso accade che oltre richiedere denaro ingiustamente alle malcapitate vittime, molti individui millantatori, vantino conoscenze o contatti importanti, per "strappare" favori o prestazioni sessuali.
CIP, è una libera associazione senza finalità di LUCRO, che si pone come obbiettivo di proporre strumenti formativi e informativi a coloro che cercano visibilità o posizionamento nel campo della moda, nel panorama musicale/televisivo/discografico e/o dello spettacolo in genere, attraverso servizi dedicati agli associati.
Il CIP a parte le quote associative regolarmente notificate depositate all'Agenzia delle Entrate non ha altre entrate derivate da sponsorizzazioni, corsi o iniziative terze. Non è pertanto soggetto alla pubblicazione di bilanci.
Il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1992, n. 6016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del giorno successivo ed intitolato “Esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino scale per determinate categorie di contribuenti” ha stabilito che le Associazioni non siano tenute ad emettere scontrino o ricevuta fiscale in caso di cessione di beni o prestazione di servizi. Tale Decreto, all’articolo 1, punto 15, ha infatti stabilito che “Non sono soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le categorie di contribuenti e le operazioni sotto elencate: (…) operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza ni di lucro e dalle associazioni pro – loco, contemplate dall’art. 9 – bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66”. Questo a conferma di quanto precisato, e cioè che le Associazioni non sono soggette all’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale.