About


Il CIP, Coordinamento Italiano Professionisti Moda e Spettacolo, già in passato accreditato al Registro Trasparenza della Comunità Europea, è un organizzazione senza finalità di lucro, ideata con lo scopo di tutelare tutti coloro che si affacciano per la prima volta o durante il proprio percorso professionale, nel mondo della moda e dello spettacolo in genere, offrendo assistenza e affiancamento nei casi in cui ci si trovi ad avere a che fare con entità e organizzazioni apparentemente poco serie. 

L'associazione organizza inoltre corsi di formazione di recitazione, portamento, posa fotografica, dizione con la finalità di aggiornare e accompagnare il socio, verso i settori di proprio interesse con maggiore preparazione. Le attività sociali svolte, hanno anche la finalità di raccogliere fondi a favore di azioni solidali, umanitarie e caritatevoli.

Sempre più spesso accade che millantatori, individui lontani dal settore, si spaccino per registi, produttori, talent scout, autori e/o manager, con la sola finalità di carpire la buona fede dei propri interlocutori, per estorcere denaro con servizi fotografici, servizi televisivi, corsi di qualsiasi genere, partecipazioni a film o trasmissioni tv. Ancora troppo spesso accade che oltre richiedere denaro ingiustamente alle malcapitate vittime, molti individui millantatori, vantino conoscenze o contatti importanti, per "strappare" favori o prestazioni sessuali.

CIP, è una libera associazione senza finalità di LUCRO, che si pone come obbiettivo di proporre strumenti formativi e informativi a coloro che cercano visibilità o posizionamento nel campo della moda, nel panorama musicale/televisivo/discografico e/o dello spettacolo in genere, attraverso servizi dedicati agli associati.

Il CIP a parte le quote associative regolarmente notificate depositate all'Agenzia delle Entrate non ha altre entrate derivate da sponsorizzazioni, corsi o iniziative terze. Non è pertanto soggetto alla pubblicazione di bilanci.

Il  Decreto  Ministeriale  21  dicembre  1992,  n.  6016, pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del  giorno successivo ed intitolato “Esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino  scale per determinate categorie di contribuenti” ha stabilito che le Associazioni non siano tenute ad emettere scontrino o ricevuta fiscale in caso di cessione di beni o prestazione di servizi. Tale Decreto,  all’articolo  1,  punto  15,  ha  infatti  stabilito  che “Non sono soggette all’obbligo di documentazione  disposto dall’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le categorie di contribuenti e le operazioni sotto elencate: (…) operazioni  poste  in  essere  dalle  associazioni  sportive dilettantistiche  che  si  avvalgono  della  disciplina  di  cui  alla legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  nonché  dalle  associazioni senza   ni  di  lucro  e  dalle  associazioni  pro  –  loco, contemplate dall’art. 9 – bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66”. Questo  a  conferma  di  quanto  precisato,  e  cioè  che  le Associazioni  non  sono  soggette  all’obbligo  di emissione di ricevuta o scontrino  fiscale.